Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende individuare il profilo professionale del conducente di autovetture adibite al servizio di trasporto di organi istituzionali, ovvero dell'autista di rappresentanza, considerato il vuoto legislativo in materia.
      Ad oggi, infatti, nonostante gli autisti di rappresentanza abbiano un chiaro ruolo nell'organizzazione delle prestazioni a servizio degli organi istituzionali del Paese e, quindi, una coscienza di categoria che li porta ad avanzare una specifica domanda di regolamentare i loro compiti, attività e formazione, esiste una grave lacuna legislativa.
      Appare necessario, quindi, introdurre nel sistema delle professioni dei dipendenti dello Stato quella dell'autista di rappresentanza, definendone il profilo, regolamentandone le condizioni di accesso e le modalità di formazione, determinandone il ruolo e i reciproci rapporti all'interno dei vari ambiti organizzativi nel cui seno si colloca tale figura.
      Per le particolarità che ne caratterizzano il ruolo, l'autista di rappresentanza deve essere selezionato in base a criteri di riferimento che vanno dalla semplice abilità alla guida alla discrezione personale.
      Inoltre appare utile rilevare che la proposta di disciplinare l'esercizio e l'accesso alla professione di autista di rappresentanza risponde a una parallela e altrettanto diffusa domanda di qualità del servizio che l'organo istituzionale utente richiede ormai nei confronti di tutte le prestazioni professionali. Tuttavia a questa esigenza, ormai manifestata da tempo, non corrisponde una risposta adeguata sotto il

 

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profilo normativo. Per questa ragione, la presente proposta di legge mira a definire il profilo professionale dell'autista di rappresentanza specificandone le finalità, le attività che deve svolgere, i contesti operativi nei quali deve operare, gli ambiti relazionali, ovvero la collocazione organizzativa dell'operatore stesso e i rapporti con le altre professioni.
      A tal fine, l'articolo 1 individua la figura dell'autista di rappresentanza e ne definisce le caratteristiche, i compiti e le funzioni.
      L'articolo 2 specifica che l'autista di rappresentanza presta la sua attività in regime di dipendenza dalle amministrazioni dello Stato.
      L'articolo 3 prevede le attività che l'autista di rappresentanza presta in collaborazione con gli altri operatori facenti parte dello staff degli organi istituzionali.
      L'articolo 4 stabilisce i requisiti di accesso alla professione che si sostanziano nel possesso di un diploma di istruzione secondaria di primo grado, nel possesso della patente di guida B, nel possesso del certificato di abilitazione professionale «CAP B», nel possesso dell'iscrizione all'albo degli autisti, nella conoscenza di almeno una lingua straniera individuata tra inglese, tedesco, spagnolo e francese, nonché nel possesso dei requisiti previsti dall'articolo 12 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e di un'età non inferiore a quella prevista dall'articolo 115, comma 1, lettera d), del medesimo codice della strada.
      Inoltre la presente proposta di legge prevede che chi svolge o ha svolto l'attività di autista meccanico, autista di scuolabus, ausiliario autista, autista coordinatore, autista a seguito di organi istituzionali, con all'attivo almeno un anno di servizio continuativo o 2.000 ore di servizio svolte in tre anni, alla data di entrata in vigore della legge, possa essere abilitato immediatamente all'esercizio della professione di autista di rappresentanza indipendentemente dal possesso dei requisiti specifici indicati dalla stessa proposta di legge.
      L'articolo 5 prevede che l'aspirante autista di rappresentanza, ad esclusione di chi ha svolto le attività prima elencate, deve in ogni caso sottoporsi a un esame finale davanti a un'apposita commissione, che rilascerà un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale.
 

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